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Vengono
definite speciali le patenti rilasciate o rinnovate ai soggetti
affetti da minorazioni invalidanti che possono interessare vista,
udito, arti, colonna vertebrale, e la conformazione o lo sviluppo
somatico.
Per
il conseguimento della idoneità alla guida non è determinante il
deficit funzionale ma la capacità motoria residua e la reale
possibilità di guidare, anche con particolari congegni meccanici,
che permettano di supplire la mancanza fisica o funzionale di uno o
più arti.
Il
deficit anatomico o funzionale può essere supplito da protesi, da
adeguati adattamenti del veicolo e/o una particolare disposizione
dei comandi. La patente speciale abilita alla guida di qualsiasi
veicolo, senza limitazioni di cilindrata.
La
durata nel tempo della patente speciale è definita dal codice della
strada (art.126 L.285/92), con la previsione che la commissione
medica possa stabilire, per determinate categorie di patenti,
termini di validità più ridotti, in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro
requisiti fisici e psichici. |
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